Nuova normativa antincendio nei condomini
Norme antincendio nei condomini: in Gazzetta Ufficiale le nuove norme sugli edifici abitativi di altezza pari o superiore a 12 metri di altezza.
A partire dal 6 maggi i condomìni di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri devono seguire nuove regole ai fini della sicurezza antincendio. E’ stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019 il decreto 25 gennaio 2019, contenente:”Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”. Il provvedimento va a modificare, quindi, quanto previsto dal vecchio dm 16 maggio 1987, n. 246/1987 (in particolare l’Allegato 1) ed introduce i nuovi requisiti a cui devono rispondere le facciate dei condomini, al fine di prevenire la propagazione del fuoco.
Le disposizioni contenute nel decreto 25 gennaio 2019, in vigore dal 6 maggio 2019 riguarda sia gli edifici di nuova costruzione, sia quelli esistenti. In particolare, le nuove regole entrano in vigore il 6 maggio 2019 per le nuove costruzioni; mentre per gli edifici esistenti bisognerà dunque adeguarsi entro:
1 anno (maggio 2020) per l’adozione delle disposizioni antincendio e di quelle che possano garantire l’esodo in caso di incendio in totale sicurezza
2 anni (maggio 2021) per l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.